Defend IT:Analizzatori di rischio fulmini LDFT

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Defend IT:Analizzatori di rischio fulmini LDFT

Analizzatori di rischio fulmini Defend IT - Rilevatore di temporali

Defend IT : Analizzatori di Rischio Fulmini con tecnologia LDFT

-Tempo di lettura 7 minuti-

Provoco sempre stupore tra i tecnici quando nei seminari formativi dico questi numeri.

Nella penisola Italica, i decessi medi a causa dei fulmini sono 60 e i feriti arrivano a 900 in un triennio. Si può capire da subito che se rapportiamo questi numeri con i 70 giorni medi di temporali all’anno, i dati non sono confortanti, anche perché negli ultimi anni le potenze dei fulmini che cadono al suolo sono aumentate sensibilmente”.

Purtroppo, in Italia, non esiste un Network che parli di danni e incidenti da fulmine e i danni più eclatanti vengono citati solamente dai notiziari locali lasciando perdere ogni traccia e sottovalutando il problema che gli istuti statistici riportano in modo cautelativo.
 
Scommetto però, che se dovessi chiedere a ognuno di voi di alzare la mano se ha subito un danno da fulmine durante un temporale o se conosce almeno una persona che lo ha subito, veramente quasi tutti l’alzerebbero.

Molti partono con la classica frase scontata
” Contro i fulmini non si può fare nulla! “

Io do invece la mia classica risposta.
“Invece si può fare molto! E' possibile prevenire!”

Per questo assieme alla mia azienda, 3EITALIA I. Srl, abbiamo ingegnerizzato il sistema Defend IT;
Si tratta di una versione avanzata dei Thunderstorm Warning System (CEI EN 62793) che, oltre ad operare con gli stessi principi ,  è stata studiata per adempiere agli obblighi richiesti dalle leggi sulla sicurezza ma non solo.

L'analizzatore di rischio Fulmini Defend IT è un “avvisatore acustico-visivo di protezione collettiva di analisi del rischio fulmini” con tecnologia denominata LDFT (Lightning Defender Forewarning Technology), in grado di individuare il momento del rischio e informare i lavoratori sia del rischio stesso, che delle procedure da intraprendere per ridurlo in modo totalmente automatizzato.
 
Ha la stessa logica di un lampeggiante con cicalino su un muletto che opera in azienda, solo che memorizza gli eventi e a mezzo della sintesi vocale informa delle procedure da intraprendere.

Ma entriamo nel merito della parte Legislativa e Normativa che interessa sicuramente di più all’amico professionista che legge questo articolo.

Prima di cominciare però bisogna premettere che l’occhio umano è incapace di definire delle distanze in modo preciso e non può sostituire un sistema metrico specialmente se si tiene conto che le procure agiscono d’ufficio in caso di incidente.

Detto questo possiamo cominciare:

Il datore di lavoro per legge deve tutelare il personale dal rischio di incidenti causati dai fulmini, grandine, trombe d’aria ed eventi meteo in genere come stabilito dall’art. 96 del DLgs 81.08.

Questa esigenza legislativa trova una soluzione tecnica nelle norme CEI che, grazie agli analizzatori di rischio fulmini dotati di sistemi di segnalazione acustico visiva, permettono agli operatori che lavorano sugli esterni di evitare sostare in zone a rischio intervenendo su tre degli eventi meteo sopra descritti. Questo prima non era possibile tecnicamente sebbene la legge fosse stata già redatta in merito.


La norma CEI EN 62793 che ha lo scopo di realizzare misure preventive contro il pericolo dei fulmini a mezzo delle tecnologie definite "Thunderstorm Warning system" diventa la chiave risolutiva del problema legislativo.

In merito la 3EITALIA I. Srl ha ingegnerizzato il sistema Defend IT; si tratta di una versione avanzata che, oltre ad operare con gli stessi principi dei Thunderstorm Warning System, è stata studiata per adempiere agli obblighi richiesti dalle leggi e non solo.

L'analizzatore di rischio Fulmini Defend IT è un “avvisatore acustico-visivo di protezione collettiva di analisi del rischio fulmini” con tecnologia denominata LDFT (Lightning Defender Forewarning Technology), in grado di individuare il momento del rischio e informare i lavoratori sia del rischio stesso, che delle procedure da intraprendere per ridurlo e lo fa anche in assenza di operatore.
 
Dal punto di vista della sicurezza ha la stessa logica di un lampeggiante con cicalino su un muletto che opera in azienda, solo che memorizzando gli eventi e a mezzo della sintesi vocale informa delle procedure da intraprendere.
 
Qui di seguito, per creare linearità e praticità di lettura, riporto gli articoli di legge coinvolti che hanno dato vita alla tecnologia che opera già dal 2010 con ottimi risultati anche sul fronte assicurativo**

**Sulle assicurazioni da fenomeno elettrico negli impianti elettrici, dopo qualche anno di funzionamento degli analizzatori di rischio fulmini collegati all’impianto a supporto degli scaricatori di tensione, diversi broker riescono a ridurre i premi assicurativi anche del 30-40%.

Andiamo ad analizzare e riportare gli articoli del D.Lgs 81/08 coinvolti:

L’art 15 del Dlgs 81.08 che nello specifico cita:
 
al punto c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
al punto e) la riduzione dei rischi alla fonte;
al punto g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
al punto i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
al punto n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
al punto o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
al punto p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
al punto q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
al punto t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
al punto v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 
Considerazioni: L’art. 15 già da solo chiarisce gli estremi che indirizzano all’uso di tecnologie innovative in grado di avvisare del rischio infatti il progresso tecnico , le misure di protezione collettiva , l'informazione e la formazione e i segnali di avvertimento e sicurezza ( che vedremo nell'articolo 162 del D.Lgs 81/08 ) sono alcuni dei punti cardine dell'intera legge.
 

 
L’art 96 del Dlgs 81.08 che nello specifico cita:
 
comma 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 
al punto d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
 
Considerazioni: In questo articolo capiamo che i rischi legati agli agenti atmosferici sono un punto fermo da tenere in considerazione e valutare nella loro completezza all'interno del documento di valutazione dei rischi ( DVR ). Le azioni da intraprendere non vanno confuse con le deleghe alle norme tecniche dell'art 84  del Dlgs.81.08 . Un tipico errore è quello di associare il presente articolo ai soli cantieri a cui fa capo. Se analizziamo la ratio della legge ci accorgiamo che questo ragionamento andrebbe in contrasto con gli art.3 e 15 della stessa legge dove tutti i rischi devono essere valutati. Di fatto questo articolo precisa solo che anche le aziende più piccole nei cantieri (che sono temporanei) devono prendere comunque provvedimenti in merito.
 

 
 L’art 43 del Dlgs.81.08 che nello specifico cita:
 
comma 1 . Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t ** , il datore di lavoro:
al punto  c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
al punto d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
al punto e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
 
comma 4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
 
**Articolo 18, comma 1, lettera t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 

 
L’Art 162 del Dlgs. 81.08 nello specifico cita:
 
al punto a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
al punto c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
al punto f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e)**;
al punto m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa; al punto o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
 
** i punti b) e) citati sono rispettivamente  b) segnale di divieto e e) segnale di salvataggio e soccorso.
 
Considerazioni: Come avrete letto i sistemi di informazione del rischio sono descritti nel dettaglio e non servono ulteriori commenti.
 

L’Art 163 del Dlgs. 81.08  nello specifico cita:
comma 1; Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'Articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.;
comma 2; Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.;

Considerazioni: Esistono vari sistemi di analisi tecnica del rischio ma di base giungono più o meno a risultati concordi.

Facciamo un esempio: sapendo che il fulmine crea un’entità di danno gravissimo (E4), e una probabilità di accadimento poco probabile (P2), che generano un rischio rilevante pari a 8 per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori, si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel breve periodo.
 

L’Art 84 del Dlgs. 81.08 nello specifico cita:
 
comma; 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.
Considerazioni : i limiti posti dell’art 84 del D.Lgs 81/08 che delega i comitati CEI di normare solo edifici , gli impianti , le strutture , le attrezzature e lascia scoperte tutte le aree esterne non autoprotette e le casistiche dove l’uomo diventa l’elemento di scarico energetico del fulmine. In tal modo delega e i metodi di valutazione la gestione di questo rischio al datore di lavoro o preposto che deve in questo caso agire secondo l'art.96 citato sopra , ricadendo sulla notma CEI EN 62793 che norma i prodotti per la sicurezzada utilizzare nelle zone autoprotette;
 
Quando parliamo con gli addetti del settore ci capita molto spesso di notare che , sui dispositivi di protezione da fulmini , si confondono le normative tecniche che regolamentano edifici , gli impianti , le strutture , le attrezzature come previsto dall'art. 84 del D.Lgs 81/08 con gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto per la tutela della vita umana. Sostanzialmente l'errore si fa quando il testo parla di norme o specifica che si tratta di norme tecniche. le due tipologie di norme vanno tenute divise evitando di fare di tutta l'erba un fascio.
 
Ma chi decide se dobbiamo per forza adeguarci alle nuove tecnologie oltre alla legge?

La Corte di Cassazione (sent. n. 3616 del 27/1/ 2016) ha confermato l’obbligo di innovazione sulla sicurezza in caso di nuova tecnologia che miri alla salvaguardia della vita umana. Il D.Lgs.81.08 scinde in modo preciso quando si tratta di innovazione a mezzo dell’Art. 15, mentre le norme tecniche con l’Art. 84 si riferiscono a beni materiali già consolidati dal punto di vista commerciale e normativo.
 

I fulmini non producono solo corrente diretta e per questo va prestata attenzione al fatto che la loro caduta provoca:
 
  • Esplosioni, correnti di passo che si dipanano sul terreno svincolate dall’impiantistica (Art.80 Dlgs. 81.08);
  • Incendi anche in assenza di strutture attrezzature ed edifici (Art.46 Dlgs.81.08);
  • Rischi interferenziali (Art.28 Dlgs 81.08); Rischi chimici dati da emissioni naturali di ozono, monossido d’azoto e biossido d’azoto create dai fulmini (Art.66 Dlgs 81.08),;
  • Rischi di natura elettrica nella quota non artificiale che comprendono le radiazioni, ustioni, fulminazione e quanto ragionevolmente prevedibile (Art.80 Dlgs. 81.08);
  • Rischi da generazione di proiettili dovuti all’impatto del fulmine.


MOLTO IMPORTANTE!
 
Una nota dolente riguarda le previsioni via web o via applicazione Smartphone di monitoraggio fulmini.
 
Queste non rientrano negli apparati citati dalla norma CEI EN 62793 perché trasmettono il dato conto terzi, non dando garanzia di continuità di ricevimento dello stato di fatto meteo. Questo perché i fulmini creano interferenze di segnale rendendole non stabili e inidonee alla sicurezza nel mondo del lavoro e sono soggette a mancanze di rete o ad errore umano (cellulari scarichi, dimenticati, non idonei a dare l’informazione in luoghi rumorosi).
 

 
La strumentazione prevista dalla norma CEI EN 62793 del 1.07.2019, nello specifico i più evoluti “avvisatori acustico-visivi di protezione collettiva di analisi del rischio fulmini” che rientrano anche nella normativa CEI EN 50849 sui sistemi di diffusione sonora utilizzati per garantire l'evacuazione rapida ed ordinata di edifici o di aree esterne sia che facciano uso di segnali di allarme che annunci vocali.
La norma CEI EN 62793 si lega anche ai pubblici eventi. Alleghiamo alla presente un audio per dare l’idea di come si agisce in una spiaggia evitando che gli ombrelloni con il vento che precede il temporale diventino proiettili.

Secondo questi principi gli analizzatori di rischio fulmini devono informare gli operatori presenti sugli esterni del rischio imminente, indirizzandoli nei luoghi definiti autoprotetti dalla normativa tecnica CEI EN 62305-2:2013 (CEI 81-10/2).
 






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